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ENTI LOCALI 12/06/2006
Bilanci, ecco i principi di armonizzazione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12.05.06, sono stati definiti i principi fondamentali nell’ambito dei quali le regioni possono esercitare la loro potestà legislativa per l’armonizzazione dei bilanci regionali e degli enti locali. E' quanto stabilito dal decreto legislativo n. 170 del 12.04.06 che attua la delega prevista dalla Legge "La Loggia" (legge n. 131/2003), al fine di favorire l’adeguata strutturazione dei conti pubblici, sulla base dei parametri che garantiscono gli equilibri della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli finanziari europei articolati nel Patto di stabilità interno.
Il decreto detta i principi per l’armonizzazione dei bilanci pubblici, cercando come obiettivo quello di omogeneizzare i bilanci e i sistemi di rilevazione contabili delle Regioni degli Enti Locali, rispetto al bilancio statale e alle conseguenti procedure di consolidamento dei conti pubblici, anche ai fini di garantire una finanza pubblica equilibrata e rispettosa dei patti di stabilità.

Unità economica
Per tutelare l’unità economica del Paese, la finanza di amministrazioni regionali ed Enti Locali deve puntare al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, operando coerentemente con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli art. 117 e 119 della Costituzione. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome oltre alla possibilità di stabilire e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, partecipando al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

Programmazione economica
I bilanci delle regioni nelle impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa, devono riferirsi al metodo della programmazione economico-finanziaria. Le regioni devono adottare insieme al bilancio finanziario annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni non superano i cinque anni. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale, esso indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo. Con riferimento alla programmazione regionale esso rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, esponendo in modo separato l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri. Le regioni possono adottare, nella propria autonomia ed in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

I criteri
Il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire
informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti. Gli strumenti della programmazione sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale ed è deliberato entro il 31.12 dell'anno precedente quello cui si riferisce. Il bilancio di previsione degli enti locali deve essere redatto secondo i termini di competenza per l'anno successivo nel rispetto dei principi di unità, coerenza, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità e pubblicità.
Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche:
a) è redatto in termini di competenza, secondo i principi del bilancio annuale, escluso quello dell'annualità;
b) ha durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa;
d) le previsioni del primo anno coincidono con quelle del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale, tenendo conto delle linee programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti degli indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica, prevede:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si intende destinare, per ciascun anno considerato, alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento delle spese di investimento, indicando per queste ultime la capacità di ricorso alla fonti di finanziamento;
b) per la parte spesa, redatta per programmi, servizi ed interventi, indica, per ciascun anno considerato, le spese correnti consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
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