|
|
INFORMAZIONI |
 |
|
|
ACCESSO RISERVATO |
 |
|
 |
SERVIZI |
 |
|
|
Ricerca e Sviluppo 13/02/2006 |
Agevolazioni a sostegno di imprese che investono in ricerca e sviluppo precompetitivo. Fondo per l'Innvazione Tecnologica FIT Legge 46/82 |
|
Oggetto Il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il decreto firmato il 1° febbraio 2006, hanno stabilito le condizioni e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, a supporto di investimenti in ricerca di cui al Fondo per l’innovazione tecnologica (legge 46/82). L’obiettivo è quello della promozione e la diffusione nell’ambito delle PMI dell’innovazione basata sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione (ICT) al fine del miglioramento della competitività.
Scadenza All’emanazione del decreto è legata anche l’operatività dei due bandi tematici della legge n. 46/82 indetti con decreti 29 luglio 2005 e 29 settembre 2005. Infatti, a partire dal 30° giorno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta), che avverrà dopo la registrazione alla Corte dei conti, potranno essere presentate le domande.
Ambito di applicazione I finanziamenti sono diretti a programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e alle connesse attività di ricerca industriale. Sono finanziabili le attività che tendono a sviluppare nuovi prodotti o nuovi processi produttivi. Lo strumento di legge non finanzia l'acquisto di impianti e macchinari presenti sul mercato. E' ammesso ai benefici l'attività svolta internamente (e in parte affidata a laboratori o società esterne) che portano al miglioramento significativo di un prodotto che superi lo stato dell'arte dei prodotti che attualmente si trovano sul mercato oppure modifichino il processo produttivo tramite attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo. L'attività di sviluppo precompetitivo deve essere preponderante rispetto alla attività di ricerca.
Ricerca industriale: mira all'acquisizione di conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi che consentano un notevole miglioramento degli stessi.
Sviluppo: concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota dimostrativi che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Per accedere ai contributi occorre predisporre una domanda corredata da un progetto relativo alla tecnologia.
Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni del Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT) i soggetti giuridici aventi stabile organizzazione in Italia e compresi in una delle seguenti tipologie: a) imprese produttrici di beni e servizi, o esercenti attività di trasporto; b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) imprese artigiane di produzione di beni; d) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c); e) altri soggetti individuati da bandi per programmi di particolare rilevanza. Possono inoltre beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili, costituiti dai soggetti sopra indicati, e altri soggetti pubblici o privati, se la partecipazione delle imprese è superiore al 50% dell’ammontare del fondo consortile o del capitale sociale. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30% per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree depresse (obiettivo 1, obiettivo 2, phasing out, zone di cui alla deroga 87,3,c) e in Abruzzo). I soggetti sopraelencati possono presentare Programmi congiuntamente tra di loro. I soggetti beneficiari possono, inoltre, presentare i Programmi congiuntamente con Università, enti di ricerca, ENEA ed ASI (Agenzia Spaziale Italiana) a condizione che le attività dei soggetti di cui sopra abbiano un costo superiore al 50% del costo complessivo del programma (ovvero superiore al 30% ove il programma si svolga nelle aree in obiettivo 1, obiettivo 2, phasing out, zone di cui alla deroga 87,3,c) e in Abruzzo).
Spese ammissibili - Spese del personale; - Spese generali pari al 60% della spesa del personale costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente per le attività di ricerca; - Costo dei servizi di consulenza; - Attrezzature; - Beni immateriali (know how, brevetti, diritti brevettuali, licenze d'uso); - Materiali e forniture. Le spese relative agli studi di fattibilità sono ammissibili, anche se sostenute nei 12 mesi precedenti, nel limite del 10% dei costi del programma .
Agevolazione Il decreto stabilisce che il finanziamento agevolato potrà essere concesso nella misura massima del 81% dei costi ammessi congiuntamente a un finanziamento bancario pari ad almeno il 9% dei costi ammessi. L’intervento complessivo dei due finanziamenti dovrà comunque essere non superiore al 90% dei costi ammessi. Il finanziamento a valere sul Fondo CDP potrà essere integrato anche da un contributo a fondo perduto nella misura comunque massima del 10% dei costi ammessi. Il finanziamento agevolato prevede un tasso dello 0,5% annuo, con una durata compresa tra 7 e 10 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata del progetto e comunque non superiore a 4 anni. I programmi finanziabili nel caso delle procedure a sportello devono avere costi ammessi pari da almeno 3 milioni di euro. Nel caso invece delle procedure a bando le agevolazioni saranno riservate a programmi specificati nei bandi stessi.
|
|