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PMI 20/09/2011
Contratti di sviluppo fondi disponibili a partire dal 29 settembre 2011
- Ministero dello Sviluppo Economico - Contratti di Sviluppo per la realizzazione di progetti di investimento di rilevanti dimensioni - TIPOLOGIA: sportello.

 OGGETTO
I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei programmi seguenti: a) programma di sviluppo industriale: un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali; b) programma di sviluppo turistico: un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, delle attività integrative l’offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento; c) programma di sviluppo commerciale: un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell’offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell’offerta distributiva per il territorio di riferimento.

 OBIETTIVI
I progetti d’investimento devono essere volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. Possono inoltre essere presentati, in aggiunta ai progetti di investimento, dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con quota preponderante di sviluppo sperimentale rispetto alle attività di ricerca industriale. Possono essere realizzati da più soggetti anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese.

 SOGGETTI AMMESSI
I progetti di investimentopossono essere realizzati in:
a) aree definite nel Trattato CE, art. 87, par.3, commi a, c. - Area 87.3.a: Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata (uscente, in attesa di decisione da parte della Commissione Europea); Area 87.3.c: aree in ritardo di sviluppo, con forte presenza delle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lazio)
b) aree diverse da quelle definite nel Trattato CE, art. 87, par.3, commi a, c.


I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere presentati da:
a) aziende presenti su tutto il territorio nazionale, NON operanti nei settori citati nella sezione “soggetti non ammessi”;
b) organismi di ricerca presenti su tutto il territorio nazionale.
I progetti di ricerca e sviluppo devono comunque essere in affiancamento ai progetti di investimento
Non sono inoltre ammissibili progetti d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera, delle fibre sintetiche. Il programma deve concludersi entro 48 mesi dalla presentazione dell’istanza di accesso.

 SPESE AMMISSIBILI
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:
a) 30 milioni €, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, (7,5 milioni €, in caso di programmi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);
b) 22,5 milioni €, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico;
c) 30 milioni €, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale.
Nell’ambito del programma di sviluppo, i progetti d’investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:
a) 15 milioni €, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, per programmi di sviluppo industriale, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) 12 milioni €, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, per programmi di sviluppo turistico;
c) 15 milioni €, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, per programmi di sviluppo commerciale.
L’importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può comunque essere inferiore a 1,5 milioni €.
Le spese ammissibili dei progetti di sviluppo debbono riferirsi a:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del progetto;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
Le spese ammissibili dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale debbono riferirsi a:
a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know‐how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

 FINANZAMENTO
Le modalità di finanziamento differiscono in base ai beneficiari e alle aree di appartenenza.
Per i progetti relativi ad investimenti nelle aree del Trattato CE, art.87 , par. 3, commi a, c:
Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente (Regolamento CE 800/2008, art.5 par.1, commi a, b, c). L’utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
Secondo il Regolamento CE sono considerati trasparenti:
a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
c) gli aiuti concessi nell’ambito di regimi di garanzia.
I soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione del progetto.
L’intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, e’ variabile (a seconda della zona di riferimento):
- Area 87.3.a: dal 30% al 60%
Le maggiorazioni di contributo sono le seguenti:
a) fino a 10 punti % per le medie imprese e fino a 20 punti % per le piccole imprese;
b) fino a 15 punti % e a concorrenza di un’intensità massima dell’80% dei costi agevolabili, nei seguenti casi:
1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
‐ nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi agevolabili del progetto di collaborazione;
‐ il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti;
2) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un’impresa e un organismo di ricerca e sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
‐ l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto;
‐ l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
3) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source

 TERMINI
Lo sportello apre il 29 settembre 2011. Il soggetto proponente deve trasmettere ad INVITALIA, tramite procedura informatica, l’istanza di accesso alla procedura di negoziazione. INVITALIA provvede ad inviare l’istanza immediatamente al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i progetti di investimento al fine di acquisire un eventuale parere preliminare.



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