Sono ammessi ai contributi di cui all'art.1 della legge 6/2000 università, enti,accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e a valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico- scientifico, tecnologico ed industriale conservato ne nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.
Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento: a) Progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuover un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere. b) Progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca. c) Progetti comunque coerenti con le finalità della legge.
I soggetti proponenti indicati nell'art.1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto. Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o su delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.
Le richieste del contributo dovranno essere presentate entro le ore 17 del giorno 16 settembre 2010.
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