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INTERNAZIONALIZZAZIONE 18/11/2008
Legge n. 83/89 Contributi per i consorzi export
La Legge n. 83 del 1989 è una norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese sostenute dai consorzi multiregionali aventi come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, "l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla". Tali contributi sono diretti ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Il contributo non può essere in alcun modo ripartito tra le imprese né impiegato per iniziative fruite da singole imprese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
• Consorzi e società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo l’esportazione dei prodotti delle consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla".
• Consorzi monoregionali ubicati nelle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta.
Inoltre, tra i requisiti richiesti per i consorzi ci sono:
• Nello statuto deve essere espressamente specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento.
• Per accedere al contributo i Consorzi non devono associare imprese che sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89.
• Il Consorzio non deve associare un numero di imprese inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese associate abbiano sede nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, ovvero rientri in settori merceologici specializzati oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3 della legge 83/89).
• Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione sottoscritte da ogni socio.
Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese. Il requisito della multiregionalità deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda di approvazione del programma.

Azioni
Sono ammissibili a contributo solo le azioni promozionali volte a sostenere le esportazioni verso l’estero. A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie di progetti: partecipazione a fiere estere; partecipazione a fiere internazionali in Italia riconosciute come tali in base al Calendario pubblicato dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni; realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario in lingua estera; pubblicità su riviste specializzate, spot radio e televisivi esteri; workshop e incontri promozionali con operatori esteri; azioni dimostrative e degustazioni; ricerche di mercato; missioni di operatori esteri in Italia; formazione ed educational per operatori esteri; apertura e aggiornamento sito internet anche in lingua estera; realizzazione e promozione all’estero del marchio consortile; attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali.


Contributo
Il contributo prevede un Co-finanziamento a fondo perduto, commisurato all’importo delle spese ammissibili sostenute per l’esecuzione del programma promozionale. Il contributo potrà variare entro:
• il 40% dei costi del programma;
• il 60% dei costi del programma, per i Consorzi che hanno sede legale e almeno 4/5 delle imprese nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
• il 70% dei costi del programma, per i Consorzi che al momento della richiesta di liquidazione risultino costituiti da meno di cinque anni.
L’importo del contributo non può comunque superare:
- € 77.468,53 per i Consorzi aventi fino a 24 soci;
- € 103.291,38 per i Consorzi costituiti da 25 a 74 soci;
- € 154.937,07 per i Consorzi costituiti da più di 74 soci.
Le domande, in bollo, devono essere spedite entro e non oltre il 14 dicembre 2007 via raccomandata o per corriere al Ministero del Commercio Internazionale, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi – div. III – Viale Boston 25- 00144 Roma.

Tratto da: Ministero dello Sviluppo Economico

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