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23/05/2006
Consumatori: gli aiuti per le associazioni
La politica europea in materia di tutela del consumo è uno dei principali strumenti dell’Unione europea, utilizzato per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento generalizzato della qualità della vita. L’Ue stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie in favore della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007. All’interno di questo quadro l’Ur invita a presentare proposte, relative alla politica dei consumatori. Le proposte dovranno avere come scopo il raggiungimento degli obiettivi posti dalla politica europea dei consumatori.
Le proposte di candidature si suddividono secondo la percentuale di contributo richiesto. Per i progetti che richiedono un contributo comunitario massimo del 50 per cento: possono essere concessi contributi finanziari a tutte le persone giuridiche o associazioni di persone giuridiche, compresi enti pubblici autonomi e organizzazioni regionali dei consumatori, che siano indipendenti dal settore industriale e commerciale e effettivamente responsabili della realizzazione dei progetti. Oltre all'organizzazione che presenta la candidatura, le proposte devono interessare altre otto organizzazioni partner di diverse nazioni, tre delle quali devono avere sede nei nuovi Stati membri o nei paesi aderenti Per i progetti che richiedono un contributo comunitario massimo del 75 per cento: possono essere concessi contributi finanziari esclusivamente a progetti proposti da organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri o Paesi aderenti, che siano indipendenti dal settore industriale e commerciale ed effettivamente responsabili della realizzazione dei progetti. I progetti devono coinvolgere come partner organizzazioni dei consumatori di almeno altri tre Paesi che possiedono i requisiti necessari per candidarsi.

Obiettivi
Ogni progetto dovrà contribuire in modo significativo al raggiungimento di almeno uno dei tre obiettivi, adottati nella strategia per la politiche in materia di consumo per il 2002 -2006, seguenti:
1) “Un elevato livello comune di protezione dei consumatori”. Tale obiettivo comporta, l'armonizzazione, tramite il mezzo più appropriato, non solo della sicurezza di beni e servizi, ma anche degli interessi economici e legali dei consumatori per consentire a questi ultimi di effettuare le loro transazioni con la massima fiducia in qualsiasi piazza dell’Ue e tramite qualsivoglia mezzo;
2) “Applicazione effettiva delle norme di protezione dei consumatori”. Una legge non si può definire valida, se non è applicata correttamente. I consumatori dovranno fruire nella pratica della stessa protezione in tutta l'UE, a maggior ragione dopo l'allargamento. Le azioni prioritarie riguardano lo sviluppo di un quadro di cooperazione amministrativo tra gli Stati membri e di meccanismi di ricorso dei consumatori. Tale obiettivo comporta, l’adozione di azioni che impongono l’effettiva applicazione delle leggi di protezione dei consumatori, in particolar modo utilizzando la sorveglianza e il controllo del mercato, la cooperazione, l’accesso dei consumatori alle informazioni riguardanti i servizi e i prodotti no-food e l’accesso ai meccanismi di risoluzione dei reclami e delle controversie legali;
3) “Partecipazione adeguata delle organizzazioni dei consumatori alle politiche dell'Ue”. Per un corretto funzionamento delle politiche di protezione dei consumatori, va data ai consumatori la possibilità di contribuire all'elaborazione delle politiche che li riguardano. I consumatori e i loro rappresentanti, devono disporre di capacità e risorse adeguate per difendere i propri interessi su un piano di parità con le altre parti interessate. In questo obiettivo, si vuole consentire la creazione di organizzazioni dei consumatori idonee a sviluppare gli interessi e le politiche in favore dei consumatori e a sostenere gli interessi dei consumatori in tutte le politiche e comunitarie che interessano il consumo, anche attraverso il coinvolgimento dei consumatori.

Valutazione
I progetti che avranno superati le fasi di ammissibilità e di selezione verranno, selezionati sulla base dei seguenti criteri premianti:
1) contribuzione al raggiungimento degli obiettivi della Politica Europea dei Consumatori, indicati nella decisione n. 20/2004/EC e all’interno della politica strategica delle Commissione in materia di consumo per il periodo 2002-2006;
2) dimostrazione di una cooperazione equilibrata e sostenibile tra i vari partner del progetto. I progetti dovranno prevedere un contributo importante, nella programmazione, nell’implementazione, nelle attività di diffusione e nella partecipazione finanziaria da parte di tutti i partner;
3) grado di estensione dell’attività di diffusione dei risultati, nei confronti dei cittadini dell’Ue e verso gli altri portatori di interesse;
4) capacità del budget a disposizione di raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso un positivo indice di valutazione dell’analisi costi-efficacia;
5) realizzazione di un chiaro e realistico programma di lavoro. L’organizzazione delle attività devono essere abbastanza dettagliate, in particolar modo in riguardo a: flessibilità del progetto, chiarezza degli obiettivi, chiarezza degli indicatori con cui si misurano il grado di raggiungimento di un obiettivo, elenco delle attività, metodologia proposta, piano di diffusione.
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