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08/02/2007
De minimis: così cambiano gli aiuti
E’ entrato vigore dal primo gennaio 2007 il nuovo regolamento della Commissione Europea che raddoppia, innalzando sino a 200 mila euro in tre anni, la soglia degli aiuti secondo il regime de minimis. Il regolamento si applica ai cosiddetti “aiuti trasparenti”, cioè a quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (ex ante).

Aiuti trasparenti
In particolare, sono definiti trasparenti:
a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia “de minimis”;
c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia “de minimis” per ogni impresa destinataria;
d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 1,5 milioni di euro per impresa.
Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà, sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti, se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 750mila euro per impresa. La garanzia non deve superare l’80 per cento del prestito sotteso.
I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:
- prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato;
- la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento approvato.
Secondo il nuovo regolamento approvato dalla Commissione europea, gli aiuti di importo entro i 200 mila euro, concessi nell’arco di tre esercizi finanziari, non saranno più considerati aiuti di Stato. La commissaria per la concorrenza Neelie Kroes ha affermato “il nuovo regolamento consentirà di risparmiare tempo e risorse”, anche fornendo indicazioni su come configurare i regimi di aiuto di questo importo in modo da evitare la vecchia attesa di autorizzazione da parte della Commissione, ed inoltre “allo stesso tempo impedirà distorsioni della concorrenza”.

Regolamento
La revisione delle regole sugli aiuti de minimis è uno degli elementi centrali del piano di azione sugli aiuti di Stato, destinato a semplificare le regole in materia e a migliorare l'analisi economica degli aiuti Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006 n. L 379/5, tiene conto delle osservazioni formulate in una serie di consultazioni pubbliche avvenute nel corso del 2006 rispetto alla proposta precedente. La versione adottata prevede che le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis, purché la parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro. Al contrario ne sono esclusi, per evitare abusi:
- gli “aiuti non trasparenti”, cioè le forme di aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile in anticipo;
- gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Controllo
Ogni Stato membro qualora intenda concedere un aiuto "de minimis" ad un’impresa, deve informare detta impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al nuovo regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue. Se l’aiuto "de minimis" è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime.
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